Beni significativi: come considerare zanzariere, inferriate e tapparelle

L’installazione di zanzariere, inferriate e tapparelle completa il montaggio degli infissi aumentando la messa in sicurezza e l’igiene degli ambienti. A tal proposito nell’ultima legge di Bilancio del 2018 nell’art.1 comma 19, l’Agenzia delle Entrate ha precisato il trattamento fiscale di questi elementi all’interno dei “beni significativi”. Se devi effettuare dei lavori di ristrutturazione, di manutenzione o di risanamento conservativo di un immobile, fai attenzione alle modalità con cui intendi svolgerli, perché potresti avere delle agevolazioni sulle spese sostenute.

Cosa sono i beni significativi

In base al D.M. dell’Economia del 29.12.1999 in caso di recupero edilizio, godono di un’aliquota agevolata al 10% alcuni beni detti “significativi”, quali ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.
Gli immobili, soggetti a ristrutturazione ordinaria o straordinaria, che possono usufruire dell’agevolazione sono unità immobiliari, pertinenze non abitative, autorimesse, alloggi ad uso ufficio ed edifici che presentino più del 50% fuori terra con destinazione abitativa.
L’ Iva al 10% va calcolata sull’intero valore della prestazione, a meno che l’importo totale dei “beni significativi” non ecceda del 50%, allora andrà calcolata sulla differenza, e il residuo sarà soggetto ad aliquota ordinaria.
Con la circolare n. 15/E del 12 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito e approfondito il modo con cui devono essere considerati alcuni elementi che rientrano nella categoria dei “beni significativi”, ovvero tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere e inferriate. Questi infatti possono usufruire dell’aliquota agevolata del 10% se sono considerati elementi autonomi e distaccati rispetto alla funzionalità principale del “bene significativo” in questione. Altrimenti se sono integrati agli infissi, interni o esterni, devono essere considerati in modo comprensivo nella spesa sostenuta per l’infisso.

Tapparelle per proteggere dalla luce

L’infisso serve a completare e isolare una stanza all’interno dell’immobile. Le tapparelle permettono la protezione dagli agenti atmosferici e di regolare la quantità di luce naturale in entrata nell’ambiente. Le tapparelle, oggetto di un intervento di manutenzione, usufruiscono dell’aliquota al 10% se sono montate in maniera distaccata dall’infisso. Se sono integrate ad esso, come può essere ad esempio con un comando motorizzato che prevede un’opera più complessa dove l’infisso e la tapparella devono essere progettati e installati in sinergia, l’agevolazione va applicata solo al costo del “bene significativo” comprensivo di ogni spesa.

Zanzariere necessarie per l’igiene e per sonni tranquilli

Rispetto alle tapparelle che intercettano la luce, il montaggio di zanzariere ha la funzione di proteggere una stanza dalla presenza indesiderata di insetti, tra cui in particolare mosche e zanzare, in ambienti che dovrebbero rimanere puliti e igienici. Anche per le zanzariere vale lo stesso discorso delle tapparelle: se sono integrate all’infisso, come spesso avviene oggi, vengono considerate all’interno del costo complessivo del “bene significativo” in questione. Mentre se hanno una loro autonomia funzionale, come nel caso vengano arrotolate all’interno di una cassetta esterna, possono usufruire dell’agevolazione dell’aliquota al 10%.

Messa in sicurezza con le inferriate

Con un aumento del 127% dei furti registrati negli ultimi anni è sempre più frequente il montaggio di inferriate e grate di sicurezza. La funzione di prevenire atti illeciti e intrusioni in casa è di fondamentale importanza. Di fronte a questa necessità, le inferriate assumono sempre una funzionalità autonoma e distaccata rispetto a quella principale dell’infisso, il “bene significativo”, e sono soggette all’Iva del 10%.

Cosa cambia nella fatturazione

Colui che effettua l’intervento di manutenzione deve emettere una fattura con l’importo complessivo del servizio oggetto della prestazione, comprensivo dei “beni significativi”, poi deve indicare in modo separato l’importo dei beni soggetti ad aliquota del 10% e l’importo residuo sul quale verrà applicata l’aliquota ordinaria.
La norma è retroattiva, tuttavia per i contribuenti difformi fino al 31 dicembre 2017 non è possibile effettuare delle contestazioni, così come quelle già in essere fino a quella data devono essere abbandonate, e non verrà effettuato nessun rimborso per l’eventuale maggiore imposta versata.