Decreto rilancio: Ecobonus 50% e Superecobonus 110% per chi acquista serramenti

Facciamo un po’ di chiarezza sulle misure del Decreto Rilancio definite ‘”Ecobonus” e “Superecobonus“, relativamente a chi cambia i serramenti.

ECOBONUS (50%)

Gli interventi di sola sostituzione dei serramenti esterni rientrano nel cosiddetto ecobonus, sono cioè detraibili al 50% in 10 anni.
L’ecobonus si applica a qualsiasi immobile riscaldato, alle persone fisiche, ai soggetti IRES.
Sono previsti dei limiti di trasmittanza termica dei serramenti, variabili a seconda della zona climatica di riferimento.

SUPERECOBONUS (110%)

Per accedere al superecobonus è necessario attendere i Decreti attuativi e le necessarie procedure dell’Agenzia delle Entrate.

La sostituzione di serramenti può rientrare nel superecobonus se abbinato agli interventi sotto descritti che sono agevolabili al 110%:

  • coibentazione degli edifici con intervento su almeno il 25% della superficie esterna (ad es.: cappotti) – limite di spesa: 60.000 euro per ogni unità immobiliare
  • interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento nei condomini – limite di spesa: 30.000 euro per ogni unità immobiliare
  • interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici unifamiliari – limite di spesa: 30.000 euro
-> LIMITI PER L’ACCESSO ALLE DETRAZIONI DEL 110%

L’intervento deve:

  • comportare un guadagno di almeno due classi di attestazione delle prestazioni energetiche dell’edificio (APE)
  • essere asseverato da un tecnico abilitato – asseverazione tecnica e di congruità delle spese
  • prevedere l’utilizzo di materiali e componenti conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)
  • essere realizzato in condomini o unità immobiliari adibite ad abitazione principale
  • riguardare immobili di proprietà di persone fisiche