Per rilanciare alcuni settori produttivi come nel caso di quello immobiliare, colpiti in maniera dura dal periodo lockdown resosi necessario per contrastare la diffusione del contagio da Covid19, il governo italiano ha messo in campo una serie di incentivi e sgravi fiscali molto importanti.
In particolare, per quanti si apprestano ad effettuare interventi di ristrutturazione che permettano di migliorare l’efficienza energetica, è possibile disporre di Ecobonus e Superbonus soprattutto per quanto riguarda la sostituzione dei serramenti esterni. Nel primo caso si ha diritto ad uno sgravio fiscale pari al 50%, mentre nel secondo caso si arriva all’ormai famoso 110%. Ma quali sono le effettive differenze tra le due tipologie di incentivi? Scoprilo qui.
Il chiarimento sulla sostituzione di serramenti esterni
Molti italiani stanno aspettando la pubblicazione dei decreti attuativi per scoprire se effettivamente è possibile accedere al super sconto previsto dal Superbonus 110%. Una situazione di stallo che evidentemente non fa bene al settore e all’intero sistema produttivo nazionale.
In realtà per i privati interessati alla sostituzione dei serramenti esterni, non c’è alcun genere di motivo per cui sia necessario attendere le detrazioni fiscali previste dal Superbonus. Infatti, le detrazioni fiscali previste per la sostituzione dei serramenti non sono destinate ad alcuna modifica sostanziale, per cui permettono di accedere alla detrazione del 50% che al momento è prevista soltanto fino al prossimo 31 dicembre 2020.
Superbonus per la sostituzione di infissi
All’interno del Decreto Rilancio approvato sia alla Camera che in Senato, sono presenti numerose misure per il rilancio del sistema produttivo italiano tra cui Superbonus 110%. Per quanto riguarda l’esigenza di sostituire i serramenti, si può ottenere questo genere di agevolazione soltanto nel caso in cui vengano anche effettuati alcuni interventi all’immobile. Nello specifico, bisognerà effettuare migliorie per quanto riguarda l’isolamento termico con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda o magari interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di riscaldamento preesistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici anche se abbinati agli impianti fotovoltaici con relativo sistema di accumulo.
In alternativa, per avere uno sgravio del 110% sull’acquisto e quindi la sostituzione di nuove finestre, si dovrà effettuare un intervento, su edifici unifamiliari, per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore o nelle altre tipologie appena descritte.
Differenze tra Ecobonus 50% e Superbonus 110%
Improntando la discussione esclusivamente sulla sostituzione dei serramenti, vediamo cosa succede sia con l’Ecobonus che con il Superbonus. Nel primo caso gli interventi di sostituzione di serramenti, comprese porte d’ingresso, sono detraibili al 50% in 10 anni. Tuttavia, nel caso tu dovessi essere incapiente ossia non puoi scaricare questo credito d’imposta, puoi avvalerti della cessione del credito ai fornitori di beni e servizi ossia presso l’azienda dove sono stati acquistati. La scadenza dell’Ecobonus è ad oggi il 31 dicembre 2020.
La situazione attuale, invece, per quanto riguarda il Superbonus è ancora di grande incertezza in quanto mancano i decreti attuativi e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Per potervi accedere devi eseguire uno dei tre interventi descritti nel precedente paragrafo e soprattutto assicurare un miglioramento della classe energetica del tuo immobile di ben due classi. Nel caso in cui dovessi riuscire a rispettare tutti i vari vincoli appena elencati, che prevedono anche la produzione dell’Ape al termine dell’intervento per valutare l’effettiva miglioria energetica, potrai accedere allo sgravio del 110% che potrà essere ceduto come avviene per l’Ecobonus.