Novità e chiarimenti sulla Legge di Bilancio 2020: Bonus Facciate e sconto in fattura

Quali sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio entrata in vigore il 1 gennaio 2020?
Nell’ambito delle agevolazioni fiscali rientranti nel settore dell’edilizia abitativa, la Legge n. 160/2019, nel suo testo definitivo, prevede sia la conferma della maggior parte dei benefici dell’anno precedente, tra cui il Bonus ristrutturazioni, l’Ecobonus per riqualificazione energetica, sia l’introduzione di nuovi bonus, in particolare quello sulla ristrutturazione delle facciate degli edifici.
D’altra parte, la legge in oggetto ha esplicato dei chiarimenti riguardanti la possibilità, già esistente, di ottenere lo sconto del bonus direttamente in fattura.

Le principali novità della Legge di Bilancio 2020: il Bonus facciate

Il cosiddetto Bonus facciate è disciplinato dall’art. 1 della Legge, ai commi dal 219 al 224. Tale agevolazione è una novità introdotta quest’anno, e consiste in una detrazione fiscale per le persone fisiche le quali, nel corso del 2020, provvedano a far eseguire lavori di ristrutturazione alla parte frontale di edifici residenziali.

I costi detraibili sono pari al 90% delle spese sostenute per il recupero della facciata di edifici compresi in zone classificate come centro storico (A), e aree edificate, in tutto o in parte (B). Tale divisione fa riferimento a quella indicata nel DM 1444/68. Le abitazioni di campagna, site in luoghi isolati, sono escluse dal provvedimento.

Rientrano nel novero degli interventi di restauro delle parti frontali degli edifici la tinteggiatura esterna, le opere eseguite su balconi, parti ornamentali e strutture opache. Questo significa che, per quanto riguarda gli infissi, questi ultimi non ricadono nel bonus facciate, ma eventualmente, se presenti i requisiti necessari, nell’ecobonus.
Non rientrano nell’ambito applicativo del bonus facciate anche gli impianti illuminotecnici e gli interventi su grondaie e cavi esterni.
I lavori ammessi a detrazione riguardano sia contesti condominiali che unità abitative singole.

Nell’ipotesi in cui il recupero della parte esterna converga con l’incremento di efficienza termica di un edificio, i requisiti che la legge impone di soddisfare riguardano anche quelli specificati nel decreto MISE del 2015. Per la sola trasmittanza termica, i criteri da osservare sono invece quelli enunciati nel decreto MISE del 2010. La trasmittanza termica è un valore che esprime la quantità di calore che passa attraverso un materiale di almeno 1 mq, posto tra un ambiente interno e uno esterno.

Tutti i dati relativi ai lavori eseguiti, e i valori che rappresentano il risparmio energetico che si ottiene in seguito agli interventi, devono essere asseverati da un tecnico abilitato, poiché soggetti al controllo dell’ENEA, come stabilito dal D.L. 63/2013.
Il caso più frequente è rappresentato dai lavori per eseguire un cappotto termico all’esterno di un edificio residenziale.

L’agevolazione fiscale relativa al restauro delle parti esterne degli edifici mira a sostenere la cura, manutenzione o ripristino delle facciate, con la auspicata conseguenza di un decoro urbano in continuo miglioramento.

Lo sconto in fattura: i chiarimenti introdotti nella Legge di Bilancio 2020

Per quanto riguarda invece la possibilità di ottenere uno sconto immediato nella fattura di acquisto sugli interventi di ristrutturazione, la Legge di Bilancio ha parzialmente modificato il D.L. 4/6/2013, nella misura in cui tale sconto è ammissibile solamente per i lavori classificati come ristrutturazioni di primo livello, e che prevedono un corrispettivo non inferiore ai 200.000 euro.
In questo caso, la persona fisica che ha diritto a tale beneficio, può scegliere se usufruire dello sconto immediato sull’importo della fattura di acquisto. L’impresa che esegue i lavori, da parte sua, godrà di un credito d’imposta, da ripartire, in sola compensazione, in 5 anni.
Il credito può essere ceduto ai fornitori una sola volta, ad esclusione di banche e istituti finanziari.