Con riferimento all’Ecobonus 2019, l’ENEA ha fornito chiarimenti importanti circa la sostituzione delle caldaie nei condomini e la posa di impianti solari e termici. In particolare, sul sito dell’Ente per le Nuove Energie e l’Ambiente ha emendato due FAQ sul proprio sito, riguardanti le detrazioni fiscali di cui è possibile usufruire a seguito di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Rettifica dei dati Ecobonus: le risposte fornite da ENEA
L’Ecobonus è un’agevolazione fiscale, che consiste in una detrazione sull’Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (IRPEF), in una percentuale sulle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
A seconda delle opere eseguite, la detrazione è ammissibile nella misura del 65% o 50%, calcolata sul totale dei costi affrontati.
I chiarimenti espressi da ENEA fanno riferimento alla rettifica dei dati sul proprio portale. La pratica relativa deve essere inderogabilmente inserita sul sito ENEA, per poter usufruire degli sgravi fiscali.
Nel caso fosse necessario emendare i dati riguardanti agli interventi di riqualificazione energetica effettuati nel corso del 2018, sarà possibile farlo entro le scadenze previste per la presentazione della dichiarazione dei redditi, stabilita al 31 ottobre 2019.
Un altro chiarimento riguarda la documentazione priva di CPID. Esso è un codice alfanumerico lungo 32 caratteri, e identifica gli utenti in modo univoco nel processo di registrazione sul sito. Nel caso in cui l’utente non abbia indicato il CPID al momento di inserire la documentazione sul portale ENEA, la pratica risulterà “in lavorazione”. Quindi, in questa ipotesi, l’eventuale rettifica dei dati non sarà consentito.
Anche per quel che attiene ai dati immessi da un soggetto diverso da quello indicato nei bonifici e nelle fatture, non è possibile procedere alla loro modifica. La regola vale anche nel caso in cui sia stato specificato che più contribuenti possono usufruire del beneficio fiscale.
L’Ecobonus: riepilogo delle scadenze
Per quanto riguarda le scadenze dell’Ecobonus, queste sono state fissate nuovamente, dalla Legge di Bilancio 2019, a fine dicembre 2021. La proroga dei termini attiene alle detrazioni fiscali che includono le opere sulla parte esterna degli edifici condominiali per le aliquote dal 70% all’85%.
La scadenza è invece al 31/12/2019 nel caso di interventi che prevedono le aliquote del 50% e 65%.
La sostituzione delle porte e degli infissi: quando rientra nell’Ecobonus?
Un quesito importante riguarda la sostituzione delle porte in ambito Ecobonus. L’ENEA, rettificando la FAQ 3a, chiarisce che tale intervento può rientrare nei requisiti per l’agevolazione fiscale, purché nell’ambiente oggetto dell’opera sia presente il riscaldamento. Inoltre, il locale deve essere conforme alle normative urbanistiche vigenti, per quanto riguarda la sua destinazione d’uso.
Anche la sostituzione degli infissi deve avere determinate caratteristiche per consentire gli sgravi fiscali. In particolare, l’ENEA chiarisce, nella FAQ 9a, che per quel che concerne il cambio degli infissi in unità immobiliari che non si trovino in un contesto condominiale, è obbligatoria la predisposizione dell’A.P.E. che, lo ricordiamo, è l’Attestazione di Prestazione Energetica.
Ai fini del calcolo, vanno seguite le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, istituite con il DM 26/06/2015.
Il soggetto che intende beneficiare dei benefici fiscali è tenuto a conservare tutta la documentazione inerente alla redazione dell’APE, con la possibilità di detrarre il costo sostenuto per ottenere tale certificazione.