Superbonus, semplificazioni e lavori ammessi

Il decreto semplificazioni haĀ portato una serie di importantiĀ novitĆ Ā per quanto riguarda il temaĀ Superbonus 110. Tali facilitazioniĀ riguardano ancheĀ i documenti necessari per l’inizio dei lavori (CILA),Ā l’abbattimentoĀ di barriere architettoniche e l’inserimento di nuove categorie catastaliĀ per usufruire delle detrazioni dell’Ecobonus 110.Ā 

Per entrare più nel dettaglio, la legge che ha convertito ilĀ decreto-leggeĀ n. 77/2021Ā (semplificazioni bis) ha reso operative le modifiche apportate all’articolo 119Ā del decreto-legge n. 34/2020, nonchĆ© il cosiddetto decreto Rilancio,Ā con cui il governo ha dato vita alla disciplina del Superbonus.Ā 

Per quanto riguarda le semplificazioni, le novitĆ  riguardano:Ā 

  • Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;Ā 
  • L’estensione dei benefici del Superbonus 110 alle categorie catastali B/1, B/2 e D/4;Ā 
  • NovitĆ  sulla comunicazione di inizio dei lavori (CILA);Ā 
  • Deroga distanze del cappotto termico;Ā 
  • Cambio residenza.Ā 

GliĀ interventi  cheĀ hanno il compito diĀ eliminare le barriere architettonicheĀ vanno a comprendere ancheĀ ascensoriĀ eĀ montacarichi,Ā oltreĀ all’impiegoĀ di strumenti tecnologici e di domotica cheĀ favorisconoĀ la mobilitĆ  per le persone portatrici di handicap.Ā QuestiĀ inteventiĀ sulle parti comuni condominialiĀ vengonoĀ consideratiĀ trainati e potrannoĀ essereĀ detrattiĀ con l’aliquota al 110%.Ā 

Per ottenere i vantaggi del Superbonus 110Ā si possono far valere anche i costi dei lavori nelleĀ categorie catastali B/1, B/2 e D/4, le quali comprendono collegi, convitti, orfanotrofi, seminari, conventi, caserme, case di cura e ospedali.Ā Condizione fondamentale ĆØ che laĀ struttura svolgaĀ un servizio nel settore socio-sanitario o assistenziale. Inoltre,Ā i membri delĀ CdAĀ non devono percepire alcun compenso eĀ devonoĀ avereĀ un contratto regolarmente registrato di proprietĆ , nuda proprietĆ , usufrutto o comodato d’uso gratuito.Ā 

A proposito delĀ nuovo modello CILA,Ā invece,Ā ĆØ importante sottolineare cheĀ si tratta diĀ un modulo semplificativoĀ che permetteĀ di avviare tutti quei lavori per cui non ĆØ più prevista l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.Ā Con questoĀ modello si possono registrare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile su cui vengono effettuati i lavori,Ā il quale deve essere stato costruitoĀ in una data precedente alĀ primoĀ settembreĀ 1967.Ā La somma prevista dal Superbonus 110 non verrĆ  erogata in caso di mancata presentazione della CILA,Ā diĀ interventi difformi alla CIL,Ā diĀ assenza dell’attestazione dei dati eĀ laddove manchiĀ una corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.Ā 

Della deroga alla distanza per ilĀ cappotto termico esternoĀ eĀ ilĀ cordolo sismico,Ā il decreto semplificazioni bisĀ stabilisceĀ cheĀ gli interventi di dimensionamento non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga a quanto precedentemente previsto.Ā Ā 

Infine, chiunque acquisti una prima casaĀ oggetto di ristrutturazione grazie al Superbonus 110 ha tempo 30 mesi, e non 18Ā per stabilirviĀ la propria residenza.Ā Ā