Superbonus, semplificazioni e lavori ammessi

Il decreto semplificazioni ha portato una serie di importanti novità per quanto riguarda il tema Superbonus 110. Tali facilitazioni riguardano anche i documenti necessari per l’inizio dei lavori (CILA), l’abbattimento di barriere architettoniche e l’inserimento di nuove categorie catastali per usufruire delle detrazioni dell’Ecobonus 110. 

Per entrare più nel dettaglio, la legge che ha convertito il decreto-legge n. 77/2021 (semplificazioni bis) ha reso operative le modifiche apportate all’articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, nonché il cosiddetto decreto Rilancio, con cui il governo ha dato vita alla disciplina del Superbonus. 

Per quanto riguarda le semplificazioni, le novità riguardano: 

  • Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 
  • L’estensione dei benefici del Superbonus 110 alle categorie catastali B/1, B/2 e D/4; 
  • Novità sulla comunicazione di inizio dei lavori (CILA); 
  • Deroga distanze del cappotto termico; 
  • Cambio residenza. 

Gli interventi  che hanno il compito di eliminare le barriere architettoniche vanno a comprendere anche ascensori e montacarichi, oltre all’impiego di strumenti tecnologici e di domotica che favoriscono la mobilità per le persone portatrici di handicap. Questi inteventi sulle parti comuni condominiali vengono considerati trainati e potranno essere detratti con l’aliquota al 110%. 

Per ottenere i vantaggi del Superbonus 110 si possono far valere anche i costi dei lavori nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, le quali comprendono collegi, convitti, orfanotrofi, seminari, conventi, caserme, case di cura e ospedali. Condizione fondamentale è che la struttura svolga un servizio nel settore socio-sanitario o assistenziale. Inoltre, i membri del CdA non devono percepire alcun compenso e devono avere un contratto regolarmente registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. 

A proposito del nuovo modello CILA, invece, è importante sottolineare che si tratta di un modulo semplificativo che permette di avviare tutti quei lavori per cui non è più prevista l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Con questo modello si possono registrare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile su cui vengono effettuati i lavori, il quale deve essere stato costruito in una data precedente al primo settembre 1967. La somma prevista dal Superbonus 110 non verrà erogata in caso di mancata presentazione della CILA, di interventi difformi alla CIL, di assenza dell’attestazione dei dati e laddove manchi una corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. 

Della deroga alla distanza per il cappotto termico esterno e il cordolo sismico, il decreto semplificazioni bis stabilisce che gli interventi di dimensionamento non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga a quanto precedentemente previsto.  

Infine, chiunque acquisti una prima casa oggetto di ristrutturazione grazie al Superbonus 110 ha tempo 30 mesi, e non 18 per stabilirvi la propria residenza.